Quando si compra una bottiglia di vino, si fa un acquisto spesso pregiato ed è importante sapere esattamente cosa si sta comprando, ecco perché l’Unione Europea ha stabilito delle regole minime per l’etichettatura delle singole bottiglie. Ecco come interpretare un’etichetta del vino.
Quando inserire la denominazione “vino”
In primo luogo è previsto che sull’etichetta sia indicata la denominazione “vino”, questa può essere usata per i prodotti che hanno un volume di alcool compreso tra 9% e 15% e un’acidità totale uguale o superiore a 3,5 grammi per litro. Ovviamente il contenuto deve essere il risultato della fermentazione totale o parziale di uve fresche o mosti di uve. Il vino può essere “varietale” in questo caso non hanno rilevanza le peculiarità della zona di produzione o può essere con “denominazione di origine”. Il termine “vino” in etichetta può essere omesso per i prodotti DOC e DOCG o IGT. Deve però essere ricordato che non possono essere usati gli acronimi, ma la dicitura per esteso e quindi Denominazione di Origine Controllata, Denominazione di Origine Controllata e Garantita, Indicazione Geografica Protetta. In questo caso devono esservi anche riferimenti al metodo di produzione, ad esempio metodo Charmat per gli spumanti. In etichetta deve essere presente il titolo alcolometrico effettivo, in caso di controllo è ammessa una variazione di 0,5% vol. che si estende fino a 0,8% vol. per i vini invecchiati di almeno 3 anni, per i vini liquorosi e gli spumanti. Sull’etichetta deve essere inserito anche il nome dell’azienda produttrice. Può essere indicata una denominazione data al vino.
Etichetta del vino: indicazione quantità, provenienza e allergeni
In etichetta ovviamente deve essere presente l’indicazione della quantità contenuta in millilitri, centilitri o litri, il Paese di produzione, ma qui è bene stare attenti, infatti sono ammesse solo le diciture “prodotto in Italia” oppure “Prodotto Italiano”, “Vino Italiano”. Al fine di individuare la filiera di produzione deve essere indicato sull’etichetta il lotto di imbottigliamento. Sull’etichetta devono essere indicati anche eventuali allergeni presenti. Per quanto riguarda il vino di solito si tratta dei solfiti. Per legge la loro presenza di solfiti deve essere indicata solo se supera la concentrazione di 10 milligrammi per litro, di solito questo avviene sempre. La legge però non obbliga più ad indicare se i solfiti sono formati spontaneamente durante il processo di fermentazione e rifermentazione o se gli stessi sono stati aggiunti per le sue proprietà conservanti, antisettiche e stabilizzanti. Deve essere obbligatoriamente presente l’indicazione di presenza di eventuale frutta secca e uova.
Annata, fascetta, capsula
Una particolare attenzione deve essere posta all’annata, infatti l’indicazione è obbligatoria per i vini DOCG, DOC, IGT, mentre per i vini varietali,in questo caso l’85% delle uve deve avere la stessa annata di produzione. L’indicazione del tenore zuccherino è obbligatoria solo per gli spumanti. Per i vini DOC e DOCG è obbligatoria anche la presenza fascetta stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e con indicazione del codice identificativo che consente la tracciabilità della bottiglia. Infine, sulla capsula del tappo deve essere presente il codice ICQRF rilasciato dal “Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari”.